Ita   |   Eng

MENU

Diritti connessi e diritto d’autore nelle attività commerciali PER SITO NUOVO

Cosa sono i diritti connessi discografici? Quali le differenze rispetto al diritto d’autore?

Per diffondere legalmente musica nelle attività commerciali, la legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) richiede il pagamento di due compensi distinti che tutelano due diritti autonomi, entrambi giuridicamente riconosciuti.

1 DIRITTO D’AUTORE

È il diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, intesa in senso astratto, così come immaginata e composta (la partitura musicale e/o il testo letterario)
 

A chi spetta

All’autore e all’editore

Da chi viene tutelato

Da SIAE, che raccoglie i compensi economici destinati ai titolari del diritto

2 DIRITTO CONNESSO

È il diritto di sfruttamento economico dell’opera registrata su supporto fisico o digitale (interpretazione eseguita dall’artista grazie all’investimento e all’organizzazione imprenditoriale di un produttore)

A chi spetta

All’artista e al produttore fonografico

Da chi viene tutelato

Da alcune società di gestione collettiva cui aderiscono i produttori discografici e gli artisti. In Italia, la più rappresentativa è SCF (oltre 400 produttori iscritti)

 

Su un brano musicale convivono quindi 2 famiglie di diritti, 4 soggetti giuridici interessati e, in linea generale, almeno 2 enti distinti per la raccolta dei compensi.

Diritti connessi SCF Srl

Raccolta diritti connessi tramite SIAE

Contrariamente allo schema ordinario, per alcune categorie di utilizzatori è SIAE a gestire la raccolta dei diritti connessi. La misura dei compensi viene stabilita da SCF che ha conferito il mandato a SIAE per la riscossione presso i seguenti utilizzatori:

Le pagine dedicate a questi utilizzatori sono contrassegnate dal tab: 

Riscossione tramite SIAE

Per gli utilizzatori che non rientrano in queste categorie, il pagamento a SIAE non è comprensivo della quota di diritti connessi. L’utilizzatore dovrà quindi rivolgersi a SCF per sottoscrivere la necessaria licenza.

 

Da versare a SCF

Per le categorie non ricomprese in questo elenco (per esempio: esercizi commerciali, eventi diversi da quelli sopra indicati, fornitori di palinsesti musicali, radio tv e web) il pagamento a SIAE non è comprensivo della quota di diritti connessi: l’utilizzatore dovrà quindi ottenere da SCF la necessaria licenza e corrispondere i relativi compensi