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Legislazione, dottrina e giurisprudenza

Fonti normative, dottrina e giurisprudenza in materia di diritti connessi al diritto d’autore.

Gli investimenti del produttore discografico, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell’artista che presta la propria interpretazione per l’incisione discografica, sono tutelati a livello giuridico. 

Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico - qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) - è quindi necessario riconoscere un compenso ai produttori discografici titolari delle registrazioni musicali e agli artisti interpreti ed esecutori.

Le direttive dell'Unione Europea e la legge sul diritto d'autore (L. 633/41, per comodità LDA) riconoscono tale compenso (diverso e indipendente dal compenso dovuto a Siae) in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (artt. 73 e 73bis, LDA).

L'art. 72, lett. a) conferisce inoltre alle case discografiche il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione delle registrazioni. Ciò significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a diffondere o duplicare le registrazioni di sua titolarità.

Intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore

Il  D.P.C.M. 19.12.12 (Pubblicato in G.U. n. 59  in data 11 marzo 2013) prevede i requisiti minimi necessari per le imprese che, come SCF, svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore e i relativi oneri di comunicazione.

SCF adempie a quanto previsto da tale D.P.C.M. e figura nell'elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore che hanno comunicato l’inizio dell’attività e che hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.